
Siamo sicuri che convenga rottamare ruoli e cartelle agenzia entrate riscossione? Bisogna fare molta attenzione alle tante cartelle ancora iscritte a ruolo ed ormai prescritte o non dovute per tante altre innumerevoli illegittimità, una volta inserite in rottamazione DEVONO essere pagate. Non sempre aderire “sic et simpliciter” alla rottamazione può essere conveniente anzi in alcuni casi è assolutamente sconsigliato.
Il caso studio proposto evidenzia come la società nostra cliente stava per “rottamare” una cartella di pagamento non dovuta e, grazie all’intervento in giudizio, si è arrivati all’annullamento totale delle somme richieste come descritto nella sentenza offerta in lettura.
Fare una analisi minuziosa delle singole posizioni prima di prendere una decisione è importantissimo, in quanto la rottamazione è una ottima occasione per sanare il debito contratto, ma non è l’unica strada da intraprendere, anzi nella maggioranza dei casi è quella meno conveniente per il contribuente. Di seguito il dispositivo con i dati personali oscurati per la privacy:
IN FATTO
con ricorso ritualmente notificato al concessionario Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate di X, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la snc X in persona del legale Rappresentante X rappresentato e difeso dall’avv. X, in virtù di procura a margine, chiedeva che la Corte di Giustizia Tributaria previa sospensione dell’atto di notifica impugnato, annullasse l’intimazione di pagamento n. 0 e la cartella di pagamento n. 0 mai notificata, recante l’importo di € 178.072,21 ed iscritta a ruolo in seguito ad un accertamento divenuto definitivo in data 1987 relativo ad un carico tributario non meglio specificato per gli anni 1983 e 1985.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa azionata; la mancata notifica della cartella di pagamento; l’illegittimità dell’intimazione; la violazione dell’art. 50 dpr 602/1973; la nullità dell’atto anche perché privo di sottoscrizione; la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e difetto di motivazione, la mancanza dei presupposti per procedere ad esecuzione in danno del contribuente; l’infondatezza della pretesa tributaria chiedendo l’annullamento di tutti gli atti impugnati con il ricorso, si costituiva in giudizio l’ADER, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che resisteva al ricorso, sostenendo l’infondatezza delle questioni dedotte.
Sosteneva, in particolare, che la notifica della cartella di pagamento era stata regolarmente effettuata e produceva, all’uopo, apposita copia fotostatica della relata di notifica.
Si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate che resisteva, a sua volta, al ricorso, rilevando che le deduzioni di controparte erano inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso l’atto presupposto.
Accolta l’inibitoria, all’odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione
IN DIRITTO
1 – Nella griglia delle articolate questioni oggetto di ricorso rilievo certamente pregiudiziale ha quella riguardante la mancata notifica dell’atto presupposto, ovverosia della cartella di pagamento. Per contrastare siffatta eccezione, il convenuto concessionario ha prodotto copia fotostatica di matrice di notifica. All’odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha formalmente disconosciuto la fotocopia prodotta, negando peraltro che la firma apposta in calce alla ricevuta appartenesse a persona abilitata alla ricezione.
2 – La questione è fondata ed invero, la produzione documentale del resistente concessionario, volta a neutralizzare l’eccezione non è idonea allo scopo. Ed invero, a mente dell’art. 2719 c.c. le copie fotostatiche delle scritture private hanno la stessa valenza probatoria delle autentiche a condizione che la conformità all’originale sia attestata da pubblico ufficiale competente o non sia espressamente disconosciuta. Entrambi i presupposti fanno difetto nel caso di specie. Quanto alla prima, l’attestazione di conformità apposta dall’agente alla riscossione – in buona sostanza dalla stessa parte convenuta da cui l’atto proviene – non sembra assolvere allo scopo e ad ogni modo, il procuratore del contribuente, oltre a disconoscere la conformità all’originale, ha negato che la sottoscrizione apposta alla matrice appartenga a soggetto abilitato alla ricezione. A quest’ultimo riguardo, si osserva che la firma in questione è illeggibile in mancanza, peraltro, di qualsivoglia specificazione della qualità del destinatario. Non solo, ma la stessa ricevuta è priva delle necessarie indicazioni, che consentano la sicura riconducibilità della stessa alla cartella di oggi si discute.
3 – Per quanto precede, stante il rilievo paralizzante e, dunque, pregiudiziale dell’eccezione, il ricorso deve essere accolto come da dispositivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’agenzia entrate riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l’intimazione di pagamento, la cartella di pagamento ed il ruolo da essa portato stabilendo che nulla deve la ricorrente ai convenuti.
Condanna l’agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese ed onorari di giudizio per un importo totale di euro 10.590,00 con distrazione a favore dell’avv. X antistatario.
Così deciso in X, nella camera di consiglio del X 2024